chi siamo ( Consiglio direttivo - statuto )
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L'Associazione "Integriamoci insieme" è un Associazione Culturale senza fini di lucro gestita da un Consiglio Direttivo che risulta composto da:




PRESIDENTE:
LILJANA PICARI
(
biografia)

Vice Presidente:
Urano Michiko

Consiglieri:
Fetje Bici, Sanie Picari, Ludmilla Ferlini, Leila Soltani, Etleva Picari, Shqipe Metaliu




 



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Integriamoci Insieme":


TITOLO 1
Denominazione - sede
ART.1
1.1 E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile, una associazione operante nei settori culturali, ricreativo e sociale che assume la denominazione "INTEGRIAMOCI INSIEME".
L'associazione ha la sede legale in Cervia (RA), Via Nazario Sauro, n°144 e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo - Oggetto
ART. 2
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tuti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali e solidaristiche al fine di promuovere e sostenere l'integrazione e l'inserimento effettivo dei cittadini stranieri nella società italiana, sia da un punto di vista sociale, culturale che lavorativo, nel pieno rispetto dei loro bisogni, dei loro diritti e delle loro identità culturali e religiose.
In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività.
- favorire l'integrazione socio-culturale degli emigrati;
- lottare contro ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa;
- favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale italiano partecipando alla promozione e svolgimento di attività di natura ricreativa e di accrescimento culturale;
- promuovere azioni di sostegno per la difesa dei diritti di cittadinanza dei cittadini immigrati;
- creare spazi comunicativi per favorire la socializzazione, lo scambio e la comprensione reciproca;
- favorire la mediazione linguistica e culturale;
- promuovere attività che favoriscano e preservino la propria cultura, i propri usi e costumi;
- organizzare corsi di lingua straniera per bambini con la finalità di preservare e trasmettere la cultura e le tradizioni dei paesi d'origine e corsi di lingua italiana per gli adulti,
- sviluppare attività ricreative, culturali ed artistiche che creino le condizioni per accrescere l'amicizia fra le persone;
- collaborare con associazioni, enti, organizzazioni, istituzioni o quanti altri che perseguiranno finalità analoghe;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei fini statuari.

TITOLO III

Soci

Art.3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopo e che si impegnino a realizzarli.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

Art.4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenere al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art.5
La qualifica di socio da' diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art.6
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli rgani associativi;
- al versamento del conributo associativo annuale stabilito dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita delle qualifiche di socio
Art. 7
La qualifica di socio siperde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Art.8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sara' deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
Successivamnete il provvedimento del Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata: Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art.9
Le deliberazioni prese in materia devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV
Risorse economiche - Fondo Comune
Art. 10
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati
b)eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazione liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivati da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuariamente previste.

Esercizio Sociale
Art.11

L'esercizio sociale va dal 1 genneio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.


TITOLO V
Organi dell'Assocciazione
Art. 12

Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Assemble
Art. 13

L'assemble generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art.14
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Asemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio dei revisori dei Conti;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi del'attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti
f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art.15
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo sciogliemento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art.16
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo ( la sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno della prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusuda dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti ( se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data richiesta.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diitto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggiornaza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art.17
L'assemblea è preseduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Consiglio Direttivo
Art.18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedire non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedue sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggiornaza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo , al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni -finanziarie;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h)vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art.19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.
Nell'impossibilità di attuare nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Asemblea cui spetterà eleggere i sostituti per reintegro dell'organo fino alla sua naturale scdenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente
Art.20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediaamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti
Art.21
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo. laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e esta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto delo statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazine annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.22
Oltre alla regola tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconto annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento
Art.23
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di sciolglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decretto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluto ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria
Art.24
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorno dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe: Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accodo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbittri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuare dal Presidente della Camera di commercio di Ravenna.
Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettare come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa il momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Norma finale
Art.25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presidente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


 



© 2008
Associazione Integriamoci Insieme - Via Nazauro Sauro, 144 - Cervia

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