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chi siamo (
Consiglio
direttivo -
statuto
)
...............
L'Associazione
"Integriamoci insieme" è un Associazione
Culturale senza fini di lucro gestita da un
Consiglio Direttivo che risulta composto da:

PRESIDENTE:
LILJANA PICARI
(biografia)
Vice
Presidente:
Urano Michiko
Consiglieri:
Fetje Bici, Sanie Picari, Ludmilla Ferlini, Leila
Soltani, Etleva Picari, Shqipe Metaliu
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Integriamoci Insieme":
TITOLO 1
Denominazione -
sede
ART.1
1.1 E' costituita, nello spirito della
Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi
degli art. 36 e segg. del Codice civile, una
associazione operante nei settori culturali,
ricreativo e sociale che assume la denominazione
"INTEGRIAMOCI INSIEME".
L'associazione ha la sede legale in Cervia (RA),
Via Nazario Sauro, n°144 e la sua durata
è illimitata.
TITOLO II
Scopo -
Oggetto
ART. 2
L'associazione ha lo scopo di svolgere
attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati, ispirandosi a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tuti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro con finalità
ricreative, culturali e solidaristiche al fine di
promuovere e sostenere l'integrazione e
l'inserimento effettivo dei cittadini stranieri
nella società italiana, sia da un punto di
vista sociale, culturale che lavorativo, nel pieno
rispetto dei loro bisogni, dei loro diritti e delle
loro identità culturali e religiose.
In particolare, per il raggiungimento delle proprie
finalità, l'associazione si propone, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere
le seguenti attività.
- favorire l'integrazione socio-culturale degli
emigrati;
- lottare contro ogni forma di discriminazione
etnica, culturale e religiosa;
- favorire l'integrazione dei cittadini stranieri
nel tessuto sociale italiano partecipando alla
promozione e svolgimento di attività di
natura ricreativa e di accrescimento culturale;
- promuovere azioni di sostegno per la difesa dei
diritti di cittadinanza dei cittadini
immigrati;
- creare spazi comunicativi per favorire la
socializzazione, lo scambio e la comprensione
reciproca;
- favorire la mediazione linguistica e
culturale;
- promuovere attività che favoriscano e
preservino la propria cultura, i propri usi e
costumi;
- organizzare corsi di lingua straniera per bambini
con la finalità di preservare e trasmettere
la cultura e le tradizioni dei paesi d'origine e
corsi di lingua italiana per gli adulti,
- sviluppare attività ricreative, culturali
ed artistiche che creino le condizioni per
accrescere l'amicizia fra le persone;
- collaborare con associazioni, enti,
organizzazioni, istituzioni o quanti altri che
perseguiranno finalità analoghe;
- svolgere ogni altra attività idonea al
perseguimento dei fini statuari.
TITOLO III
Soci
Art.3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone
fisiche, le persone giuridiche e gli enti non
aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopo
e che si impegnino a realizzarli.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale
che operativo al rapporto associativo medesimo e ai
diritti che ne derivano.
Art.4
Chi intende essere ammesso come socio
dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una
apposita domanda, al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenere al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo
versamento della quota associativa, verrà
effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il
richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio a partire da tale momento.
Art.5
La qualifica di socio da' diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo
il proprio voto in tutte le sedi deputate, in
particolare in merito all'approvazione e modifica
delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti
e alla nomina degli organi direttivi
dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel
caso di persone giuridiche o Enti il diritto di
accedere alle cariche associative è
riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti
o mandatari.
Art.6
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale
Regolamento e delle deliberazioni legittimamente
assunte dagli rgani associativi;
- al versamento del conributo associativo annuale
stabilito dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l'anno successivo con delibera del
Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà
mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita delle qualifiche
di socio
Art. 7
La qualifica di socio siperde per recesso,
esclusione, per mancato versamento della quota
associativa annuale o per causa di morte o di
estinzione della persona giuridica o Ente.
Art.8
Le dimissioni da socio dovranno essere
presentate al Consiglio Direttivo ed hanno effetto
a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sara' deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare
gravi danni, anche morali, all'Associazione;
Successivamnete il provvedimento del Consiglio
Direttivo, deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata: Nel
corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l'interessato ad una
disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel
libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa
annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio
dell'esercizio sociale comporta l'automatica
decadenza del socio senza necessità di
alcuna formalità.
Art.9
Le deliberazioni prese in materia devono essere
comunicate ai soci destinatari mediante
lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno
diritto al rimborso del contributo associativo
annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche -
Fondo Comune
Art. 10
L'associazione trae le risorse economiche per il
suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e contributi degli associati
b)eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti,
di istituzioni o di enti pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini
statuari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi
internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazione liberali degli associati e dei
terzi;
h) entrate derivati da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:
spettacoli di intrattenimento, attività
ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche
premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
Il fondo comune, costituito - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall'Associazione, non è
mai ripartibile fra soci durante la vita
dell'associazione nè all'atto del suo
scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto o differito, utili o avanzi di gestione,
nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L'Associazione ha obbligo di reinvestire
l'eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statuariamente
previste.
Esercizio
Sociale
Art.11
L'esercizio sociale va dal 1 genneio al 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto economico finanziario da
presentare all'Assemblea degli associati per
l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
TITOLO V
Organi
dell'Assocciazione
Art. 12
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo
facoltativo.
Assemble
Art. 13
L'assemble generale dei soci è il massimo
organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e
all'attuazione delle decisioni da essa assunte
provvede il Consiglio Direttivo.
Art.14
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti
attinenti alla gestione dell'Associazione e su
qualsiasi proposta venga presentata alla sua
attenzione che non sia però di pertinenza
dell'Asemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea
ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio dei revisori dei
Conti;
c) approvazione del rendiconto
economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi del'attività
da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti
f) deliberazione in merito all'esclusione dei
soci.
Art.15
L'assemblea, di norma, è considerata
straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo
sciogliemento dell'Associazione nominando i
liquidatori.
Art.16
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal
Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizata
mediante avviso da affiggersi nei locali della sede
sociale almeno venti giorni prima della adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo ( la sede
o altrove), la data e l'orario della prima e della
eventuale seconda convocazione che dovrà
avvenire a distanza di almeno un giorno della prima
convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusuda
dell'esercizio sociale per l'approvazione del
rendiconto economico-finanziario.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei
Conti ( se nominato) o da almeno un decimo degli
associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver
luogo entro venti giorni dalla data richiesta.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati almeno la
metà più uno degli associati con
diritto di voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati con diritto
di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diitto di voto gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota
associativa.
le modalità di votazione seguono il
principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea,
per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
delibera a maggiornaza semplice dei soci presenti o
rappresentati mediante delega sia in prima che in
seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento
dell'Associazione, per il quale occorrerà il
voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art.17
L'assemblea è preseduta dal Presidente
dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente o dalla persona designata dall'assemblea
stessa.
La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Consiglio
Direttivo
Art.18
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall'Assemblea dei soci ed è formato da un
numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un
massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il
numero dei membri è determinato
dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica due
anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il
Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o
fax da spedire non meno di otto giorni prima della
adunanza. Le sedue sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggiornaza assoluta
di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo
verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a
titolo esemplificativo , al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni
-finanziarie;
b) redigere il rendiconto
economico-finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti
interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
e) deliberare il recesso e l'esclusione degli
associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la
corretta amministrazione del'Associazione che non
siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi
compresa la determinazione della quota associativa
annuale;
h)vigilare sul buon funzionamento di tutte le
attività sociali e coordinamento delle
stesse.
Art.19
In caso di mancanza di uno o più componenti
come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta
ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte
consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di
assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel
caso risultino, primi tra i non eletti, più
persone, per parità di voti, prevale il
più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono
alla scadenza del biennio medesimo.
Nell'impossibilità di attuare nel corso del
biennio decadono alla scadenza del biennio
medesimo.
Nell'impossibilità di attuare tale
modalità, il Consiglio non procederà
a nessuna sostituzione fino alla successiva
Asemblea cui spetterà eleggere i sostituti
per reintegro dell'organo fino alla sua naturale
scdenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli
rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni
l'assemblea perchè provveda alla elezione di
un nuovo Consiglio.
Presidente
Art.20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio
Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediaamente
successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente
convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo
per l'elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Revisori dei
Conti
Art.21
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo
facoltativo. laddove e se nominato, ha funzioni di
controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti,
anche fra i non soci e esta in carica due anni.
Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione dell'associazione, la
corrispondenza del bilancio alle scritture
contabili e vigilare sul rispetto delo statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e
alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta
la propria relazine annuale in tema di bilancio
consuntivo.
Pubblicità e
trasparenza degli atti sociali
Art.22
Oltre alla regola tenuta dei libri sociali
(Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata
una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all'attività
dell'Associazione, con particolare riferimento ai
Bilanci o Rendiconto annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede
sociale, devono essere messi a disposizione dei
soci per la consultazione; chi desidera avere copia
dei documenti dovrà farsi carico delle
relative spese.
TITOLO
VI
Scioglimento
Art.23
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere
deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati
aventi diritto di voto. In caso di sciolglimento
dell'Associazione sarà nominato un
liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi
la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili
ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto di scioglimento
dell'Associazione, delibera, sentito l'organismo di
controllo preposto di cui al Decretto del
Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM
n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo
dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluto ad altre
Associazioni che perseguano finalità
analoghe, oppure a fini di utilità sociale,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Clausola
compromissoria
Art.24
Qualsiasi controversia in tema di rapporti
associativi che insorgesse tra soci o tra questi e
qualsiasi organo dell'Associazione, sarà
rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo
equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il
lodo dovrà essere pronunciato entro 60
giorno dall'accettazione dell'arbitro, senza la
possibilità di concedere proroghe: Sede
dell'arbitrato sarà Ravenna.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra
le parti contendenti; in mancanza di accodo entro
30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per
iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra
di voler compromettere in arbittri la controversia)
la nomina dell'arbitro sarà effettuare dal
Presidente della Camera di commercio di
Ravenna.
Sia l'associazione che il socio si danno atto e si
impegnano a considerare la decisione arbitrale come
manifestazione della propria volontà
contrattuale, e a rispettare come tale, ai sensi
dell'art. 1372 c.c.
L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene
espressa il momento della richiesta di iscrizione,
dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi
ad accettarlo.
Norma
finale
Art.25
Per quanto non è espressamente contemplato
dal presidente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
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